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SOMMARIO: 1. Cronaca giudiziaria e processo mediatico (cenni). – 2. La cronaca giudiziaria: profili di un malessere. – 3. Le indicazioni deontologiche. – 4. La presunzione di non colpevolezza. – 5. Il malessere del cronista giudiziario tra obblighi deontologici e esigenze informative. – 6. Le regole della comunicazione giudiziaria (cenni). – 7. L’accesso agli atti e l’art. 114 c.p.p. – 8. Ulteriori profili di carattere deontologico: linguaggio tecnico e cronaca giudiziaria. – 9. Altri doveri di carattere metodologico: l’aggiornamento della notizia. – 10. La tutela dei profili soggettivi (art. 24): cautela e imparzialità. – 10.1 La tutela dei profili soggettivi (art. 25): riservatezza e dignità. – 11. La tutela del reinserimento sociale del condannato, il diritto all’oblio. – 12. Conclusioni.
SUMMARY: 1. Court reporting and the media trial (overview). – 2. Court reporting: aspects of a crisis. – 3. Ethical guidelines. – 4. The presumption of innocence. – 5. The court reporter’s dilemma between ethical obligations and informational demands. – 6. Rules governing judicial communication (overview). – 7. Access to documents and Article 114 of the Code of Criminal Procedure. – 8. Further ethical issues: technical language and court reporting. – 9. Other methodological duties: updating the news. – 10. Protection of personal aspects (art. 24): caution and impartiality. – 10.1 Protection of personal aspects (art. 25): privacy and dignity. – 11. Protection of the condemned person’s social reintegration and the right to be forgotten. – 12. Conclusions.
1. Cronaca giudiziaria e processo mediatico (cenni).
In data 5 novembre 2025 la Corte di Assise di Appello di Milano ha emesso la sentenza di secondo grado nel processo a carico di Alessia Pifferi, una giovane donna accusata di aver lasciato morire la propria figlioletta.
Si è trattato di un caso, fra i tanti, in cui la pressione del mondo dell’informazione (in senso lato) si è distinta per virulenza e aggressività, tanto da spingere la Corte a descrivere un «parallelo, devastante e distorcente, “processo” massmediatico»[1], tanto grave da avere inciso sulla genuinità del processo e sulla spontaneità delle dichiarazioni dell’imputata, per cui sono state considerate solo le dichiarazioni rese «prima (…) che l’impietoso circuito mediatico si impadronisse del caso e ne facesse scempio»[2].
Questo caso, si legge, non è stato trattato «soltanto da quell’irrinunciabile servizio pubblico essenziale che si chiama giornalismo, qui giudiziario, con le regole deontologiche che gli sono proprie (interesse pubblico, verità della notizia e continenza espositiva)» né dal giornalismo d’inchiesta[3] ma è divenuto per lo più oggetto «di quel malvezzo contemporaneo, approdato a vette parossistiche con i moderni mezzi di comunicazione, chiamato processo mediatico, che ha fatto del processo penale un genere televisivo di svago e intrattenimento, dove […] esibendo una “sapienza” giuridica e “intuizioni” investigative di qualità facile da immaginare — si è adusi a condannare o assolvere, secondo pregiudizio e secondo copione, discettando di innocenza e colpevolezza; di dolo e colpa; di indizi e prove, di aggravanti e attenuanti che impegnano operatori e tecnici del Diritto da decenni, emettendo — a fatti ancora rigorosamente incogniti, dei quali del resto poco ne cale — inappellabili decisioni corrispondenti al “sentimento sociale e popolare”, peraltro vellicato e formatosi sulla disinformazione»[4].
Con ciò venendo meno al principio secondo cui agli inquirenti spetta il compito di effettuare gli accertamenti, ai giudici il compito di verificarne la fondatezza, «al giornalista il compito di darne la notizia nell’esercizio del diritto di informare, ma non di suggestionare la collettività […]»[5].
Ma c’è qualcosa di malato «se il possessore del vero e del giusto è oggi il giornalista, affiancato sempre più spesso dalla figura di uno o più esperti, tra i quali spicca senz’altro il criminologo, cui si attribuiscono conoscenze scientifiche interdisciplinari che in realtà non sempre possiede»[6].
La coraggiosa motivazione della sentenza milanese mette nel mirino questo diffuso, deteriorato modo di interpretare la cronaca giudiziaria, quella che, a processo ancora da celebrare, non lesina offese intollerabili in un sistema civile: «madre perfida, madre assassina, callida e pericolosa delinquente, inveterata mentitrice, bugiarda patologica, lucida, cinica ma soprattutto spietata killer»[7].
Una siffatta lapidazione verbale determina una grave distorsione «che coinvolge e travolge la presunzione di innocenza»[8], tanto che la Corte milanese chiude il cerchio affermando che «il processo massmediatico viola costantemente l’art. 6 della Convenzione-EDU ed anche se non viene sanzionato dal giudice sovranazionale europeo in quanto tale […] può essere comunque sanzionato quello Stato che non sa proteggere i suoi cittadini da una spettacolarizzazione che fa strame dei principi di civiltà giuridica, che non sa garantire a tutti i consociati, siano essi indagati, imputati, vittime o cittadini comuni, lo svolgimento del processo penale nelle aule giudiziarie e non sui media»[9].
L’art. 6 della Convenzione EDU sancisce il diritto ad un equo processo davanti ad un giudice indipendente e imparziale: l’allarme attivato da questa sentenza (peraltro da decenni ampiamente anticipato da autorevoli voci di commento) riguarda il ruolo distorcente dell’informazione in materia di cronaca giudiziaria poiché «il libero esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non è processo mediatico: quest’ultimo rappresenta, se mai, un abuso del diritto di cronaca giudiziaria e abuso significa che il diritto non c’è più perché si è oltrepassato il confine del legittimo esercizio dello stesso»[10].
2. La cronaca giudiziaria: profili di un malessere.
Da molti anni i più attenti studiosi del processo penale hanno evidenziato i rischi sia per il sistema giudiziario che per quello dell’informazione del fenomeno noto come “processo mediatico”. Secondo Glauco Giostra, processualista, alla cronaca giudiziaria non appartiene certo «l’accertamento della responsabilità penale effettuato non nella sede propria, bensì sui mezzi di comunicazione di massa (stampa, televisione, social)», tipico, invece, del c.d. circo mediatico-giudiziario[11].
Il corretto controllo da parte della stampa dovrebbe rappresentare la verifica esterna all’operato della giustizia con la funzione di prevenire deviazioni e abusi nella sua amministrazione: un compito alto, un fondamentale ruolo di tutela della democrazia.
Scriveva Cesare Beccaria: «Pubblici siano i giudizi e pubbliche le prove del reato […] perché il popolo dica noi non siamo schiavi e siamo difesi»[12](!).
Ma «il processo reso nell’agorà mediatica, in cui il giudice è l’opinione pubblica, ha a che fare con la giustizia quanto un potere politico, che debba rispondere soltanto al popolo e ai sondaggi, senza mediazioni e contrappesi istituzionali, ha a che fare con la democrazia: cioè nulla, assolutamente nulla»[13].
Questa funzione di controllo rischia, infatti, oggi di venire meno o di essere fortemente limitata, anche sul piano della credibilità, poiché una serie di variabili influiscono in modo determinante sulla trasparenza delle fonti e sulla loro revisione critica da parte del giornalista; congiurano contro un’informazione equilibrata anche il protagonismo degli attori principali (inquirenti, avvocati, testimoni, gli stessi parenti delle vittime e perfino gli imputati) cui i media fanno da impropria cassa di risonanza, l’utilizzo distorto dell’interesse che suscitano alcuni casi di cronaca (p. es. Garlasco) per richiamare l’attenzione dei lettori e, molto più frequentemente, dei telespettatori e anche l’uso strumentale dell’informazione per perseguire altri e diversi interessi (interni al procedimento o politici, ad esempio). Del resto «non s’imbatte […] mai in “samaritani” l’esperienza lavorativa del cronista giudiziario, più simile (nel rapporto con le varie fonti) a una sorta di “casco blu” in mezzo al fuoco incrociato»[14].
Un buon esempio di strumentalizzazione dell’informazione ad uso “giudiziario” è dato dalla vicenda del processo per l’omicidio di Yara Gambirasio: «Avete presente il filmato del furgone bianco di Massimo Bossetti che passa e ripassa davanti alla palestra di Yara Gambirasio il giorno della sua scomparsa? È stato trasmesso per mesi su web e tg, ma non ve l’abbiamo raccontata giusta. Quel video non è “reale” è stato confezionato ad hoc. E ora, i più arrabbiati, sono proprio i giornalisti che si sono sentiti usati, strumentalizzati»[15].
Un buon esempio di strumentalizzazione dell’informazione per uso politico è stato il c.d. caso Bibbiano (un’inchiesta denominata “Angeli e Demoni”) che spinse a “demonizzare” un partito politico riguardo ad una indagine che si è letteralmente sgretolata[16] con una raffica di assoluzioni[17].
La cronaca, piegata alla politica, si rende veicolo di condizionamento attraverso una lettura distorta del fatto che, amplificato oltre misura, induce una paura del crimine disancorata dalla realtà (l’Italia è fra i paesi con il più basso numero di omicidi per 100.000 abitanti al mondo) e dai dati effettivi.
Come ha scritto Raffaele Bianchetti in La paura del crimine, i mass media «sono in grado di condizionare, con specifica incisività, la percezione individuale e collettiva in merito a questioni di varia natura, tra cui la criminalità e il funzionamento della giustizia penale, comportando ricadute, tutt’altro che trascurabili, a livello di risposte sociali e di consequenziali scelte di intervento politico-criminale»[18].
Giovanni Fiandaca, uno dei massimi teorici del diritto penale, ha scritto: «venuto […] meno il vero giornalismo d’inchiesta, insieme con l’interesse (o la disponibilità) ad impegnarsi in una autonoma presa di conoscenza della realtà, gli attori del sistema mediatico scelgono spesso la comoda scorciatoia di fare da megafono o grancassa al lavoro dei magistrati. In questo modo, anziché svolgere funzioni di analisi e controllo critico in nome della pubblica opinione, sfruttano gli aspetti più sensazionali delle vicende giudiziarie, danno per dimostrati crimini e colpe ancora da provare e, non di rado, drammatizzano persino giocando al rialzo»[19].
Si può, evidentemente, discutere su un giudizio così severo e tuttavia lo sfarinamento del concetto di “cronaca giudiziaria” in senso “alto” trovava un suo riscontro in studi anche piuttosto risalenti (2002) ove si evidenziava che «la spettacolarizzazione della giustizia e la personalizzazione attraverso ritratti minuziosi del personale giudiziario, che scivola volentieri in aspetti grotteschi di pura cronaca rosa, appartiene sempre di più anche agli schemi di rappresentazione del dibattito sui temi della giustizia»[20].
«Si pensi ad esempio al profluvio di trasmissioni televisive pomeridiane, e non, […] con una maniacale attenzione per l’ultima notizia trapelata dagli uffici, l’ultima dichiarazione rilasciata dai protagonisti o dai loro famigliari, nel contorno di una compagnia di giro fatta di pseudo-esperti, criminologi, e persino opinionisti ormai cultori del caso»: tutto ciò non ha nulla a che vedere con la libertà di stampa, è semmai la morbosa curiosità degli spettatori l’obbiettivo[21]. I programmi spesso diventano «l’atecnico luogo di celebrazione di un processo alternativo privato della sua storia, e pertanto una narrazione monca che, inaccettabilmente, spesso non ha alcun contatto con le carte»[22].
Se la spettacolarizzazione della cronaca giudiziaria non può essere confinata in un elenco esaustivo, non si può tralasciare, infine, uno dei fenomeni più fastidiosi e invasivi: la c.d. “TV del dolore”[23].
Secondo una ricerca dell’Osservatorio di Pavia, in collaborazione con il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, «nel corso di questi anni, guardando i programmi televisivi succede sempre più spesso di imbattersi nei racconti di casi di cronaca nera o giudiziaria oppure di vicende centrate su situazioni di disagio individuale o sociale. Storie di omicidi, di violenze e abusi, di aggressioni e atti di bullismo, di malattie gravi e invalidanti, di incidenti stradali e calamità naturali dall’esito tragico: casi, tutti questi, accomunati dal senso di sofferenza vissuto dai singoli, nelle famiglie o nelle comunità più allargate»[24].
Il quadro proposto dalla ricerca è sconfortante sia in termini qualitativi che quantitativi: ciò che è emerso in modo incontrovertibile (siamo nel 2018, oggi il quadro è certamente peggiorato) è uno spazio rilevantissimo assegnato alla cronaca giudiziaria, 3 ore al giorno in media sui principali canali televisivi, «un’attenzione costante e considerevole nel corso del periodo analizzato»[25].
Qualitativamente sono state rilevate, poi, sette aree di criticità, spesso in chiara violazione dei principi deontologici di riferimento:
- La raffigurazione strumentale del dolore: l’esibizione del dolore (pianti, volti affranti, violenza, accanimenti morbosi e voyeuristici, soggetti deboli etc.).
- Lo spettacolo nel dolore: le forme inappropriate del racconto, toni e semantiche inappropriate (litigi, atteggiamenti irrispettosi, generalizzazioni, pregiudizi, sessismo, istigazione all’odio etc.), dibattiti e intrattenimento, gli ossimori pericolosi (omicidio passionale), riempimenti di contorno (i dettagli inutili, le testimonianze superflue etc.).
- L’eccesso patemico nel racconto: la poetica, immagini e testi allarmanti, effetti sonori amplificanti, suspense, serialità, domande retoriche etc.
- La narrazione empatica: la costruzione dell’empatia, immagini segnale, cinematografiche e sguardo, miscela di finzione e realtà, coinvolgimento emotivo.
- Il processo virtuale: processo in TV, TV nel processo, il reality del processo, valutazione delle perizie, credibilità dei testimoni, partecipazione degli avvocati delle parti etc.
- L’accanimento mediatico (the show must go on, se il fine giustifica i mezzi): violazione della privacy e aggressività dei reporter.
- La logica assorbente dell’infotainment: TV di servizio, finto intento pedagogico, denuncia sociale, indignazione, sdegno, apporto investigativo, condivisione della morale etc.[26].
Se pure la ricerca è dedicata al mondo della televisione, possiamo dire con granitica certezza che i suoi risultati specchiano la realtà di tutto il settore, per non parlare del dilagante fenomeno dell’informazione – spesso non professionale – distillata dai social.
Naturalmente questa generalizzazione non rende giustizia ai molti che cercano di mantenere “la barra” nella direzione di una informazione corretta ed equilibrata; e tuttavia è necessario e forse vitale per il settore reagire ai campanelli d’allarme che sempre più spesso moltiplicano le ragioni di preoccupazione.
Giusi Fasano ha perfettamente scritto sul Corriere della Sera: «Ogni volta mi dico: sul caso Garlasco abbiamo toccato il fondo, adesso non può che andar meglio. E invece no. Toccato il fondo ogni volta si scava più in basso. Il “noi” è della categoria a cui appartengo, i giornalisti. E fra noi ci sono gli appassionati di scavi, specie se nel torbido»[27].
La cronaca giudiziaria, settore peraltro vasto quanto trasversale (dalla politica, alla economia, ai fatti di cronaca nera, alla criminalità organizzata), è oggi uno snodo nevralgico che va monitorato con attenzione e continuità con l’obiettivo – forse non conseguibile – di porre rimedio alla degenerazione del linguaggio e dei contenuti dell’informazione.
Vi dedicheremo, pertanto, uno spazio adeguato.
3. Le indicazioni deontologiche.
Le norme che riguardano direttamente la cronaca giudiziaria sono l’art. 24 e l’art. 25 del codice deontologico. Tuttavia, in altri punti dell’ordinamento sono presenti precetti frequentemente applicabili anche in questo settore dell’informazione. Per esempio il diritto all’oblio (v. sub art. 10), l’obbligo di rettifica (sub art. 16) e, in generale, i doveri previsti a tutela delle persone (sui minori d’età, le differenze di genere, le persone fragili etc.).
Il giornalista, secondo l’articolo 24 del codice deontologico, nell’occuparsi di cronaca giudiziaria:
- rispetta il diritto alla presunzione di non colpevolezza;
- in caso di assoluzione o proscioglimento, non appena informato, ne dà notizia con appropriato rilievo e adeguata tempestività;
- osserva la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo i casi di particolare rilevanza sociale;
- si adopera affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari, inquadrandoli nell’evoluzione delle fasi procedimentali e dei gradi di giudizio;
- garantisce adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi.
La seconda norma (art. 25, Tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei congiunti), va correlata alla prima e coordinata con le altre disposizioni contenute nel codice deontologico di cui, in più di un passaggio, costituisce una specificazione.
Chi si occupa di cronaca giudiziaria, pertanto:
- assicura l’anonimato di chi ha subito violenze fisiche e psicologiche e non fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime nel caso siano maggiorenni;
- non pubblica i nomi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca e non diffonde altri elementi che ne rendano possibile l’identificazione, a meno che ciò sia indispensabile alla comprensione dei fatti, e comunque non li rende mai noti nel caso in cui si metta a rischio la loro incolumità;
- garantisce l’anonimato dei collaboratori dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, soprattutto quando ciò possa mettere a rischio l’incolumità loro e delle famiglie;
- evita, nel riportare il contenuto di qualunque atto processuale o d’indagine, di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti;
- tutela il condannato che sceglie di esporsi ai media, evitando di identificarlo solo con il reato commesso e valorizzando il percorso di reinserimento che sta compiendo;
- considera che il reinserimento sociale è un passaggio complesso, che può avvenire a fine pena oppure gradualmente, e usa termini appropriati in tutti i casi in cui un detenuto usufruisce di misure alternative al carcere o di benefici penitenziari;
- nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato valuta anche l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla famiglia.
Le due norme disciplinano l’ampio territorio della cronaca giudiziaria cercando di assicurare, tramite l’art. 24, (principalmente) il corretto esercizio del ruolo informativo su un piano oggettivo declinando i principi metodologici che il cronista deve applicare. Con l’art. 25, invece, la gestione della notizia viene collocata in un contesto di cautele a tutela dei profili soggettivi delle persone coinvolte.
La delicatezza della materia, che riguarda dati sensibili e profili di riservatezza che possono essere incisi in modo devastante dalla circolazione delle notizie, ha indotto il legislatore disciplinare a chiedere attenzione sia sullo “schema” narrativo della cronaca che su alcuni suoi profili di dettaglio.
La cronaca giudiziaria, del resto, costituisce il «veicolo preferenziale della diffamazione»[28] tanto da potersi affermare che il cronista giudiziario sta al rischio di un processo per diffamazione come certi sanitari particolarmente esposti (neonatologi, anestesisti etc.) al rischio di una denuncia per lesioni o omicidio colposi.
Per il giornalista, quindi, il rispetto della normativa deontologica dovrebbe essere non solo un obbligo professionale a difesa di una corretta informazione ma, anche e più prosaicamente, una necessità di autotutela.
4. La presunzione di non colpevolezza.
L’art. 27, secondo comma, della Costituzione detta un principio non negoziabile: l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Medesimo concetto giuridico è espresso nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 11) e nella Convenzione EDU (art. 6 comma 2)[29].
Nel bilanciamento dei principi costituzionali in gioco la presunzione di non colpevolezza prevale sulla libertà d’espressione e di pensiero (art. 21 Cost.).
In presenza di determinate condizioni (verità sostanziale dei fatti, interesse pubblico alla notizia e continenza espressiva, su tutte) e in tema di cronaca giudiziaria «il bilanciamento tra l’interesse individuale alla tutela di diritti della personalità quali l’onore, la reputazione e la riservatezza, e quello, costituzionalmente protetto, alla libera manifestazione del pensiero deve risolversi in favore di quest’ultimo, avuto riguardo al prevalente diritto dell’opinione pubblica ad essere informata ed a formarsi un convincimento in ordine a vicende di rilevante interesse collettivo»[30].
E tuttavia questa delicata valutazione fra diritti costituzionalmente tutelati in favore della libertà d’espressione trova un limite proprio nell’art. 27 comma 2 Cost. «non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti di sorta a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale di innocenza dell’imputato (ed a fortiori dell’indagato) sino alla sentenza definitiva»[31].
La sede disciplinare non sfugge a questa impostazione poiché quando si sta trattando un caso di cronaca «che vede indagate o imputate delle persone protagoniste dei fatti che si stanno raccontando, deve essere sempre sottolineata la presunzione di innocenza tanto più se le parti in oggetto, i loro famigliari o il loro legale non sono presenti. Il conduttore, quindi, ha il diritto-dovere di spiegare ai telespettatori che quella a cui stanno assistendo è una versione dei fatti»[32].
Si noti che una corretta impostazione del problema non dovrebbe consentire una sua soluzione in termini puramente formali: non basta, cioè, accompagnare un servizio manifestamente “colpevolista” o zeppo di insinuazioni e sottintesi in tale direzione con formule di stile declamate in coda o sminuite nel significato (…certo esiste anche la presunzione di innocenza, per carità) o accompagnate, se in video, da mimiche palesemente volte a porre in dubbio la possibile fondatezza di un’ipotesi assolutoria.
La spiegazione ai telespettatori e/o ai lettori deve, in tal senso, essere priva di suggestioni, come ben spiegato dalla Corte di cassazione nelle decisioni sopra richiamate: «Dietro alla forma si cela – come sempre − una questione di sostanza, e quindi di contenuto della cronaca giornalistica, specie se relativa alla materia penale. A nulla rileva quindi che ogni vicenda penale riveste per sua natura una intrinseca rilevanza sociale. La sua rappresentazione giornalistica, oltreché possibilmente sobria e neutrale non può avvenire in pregiudizio dei diritti delle persone coinvolte, quand’anche ne sia accertata la responsabilità»[33].
Quello della presunzione di non colpevolezza, come abbiamo visto, è principio non solo risalente nel tempo ma fondativo della nostra Costituzione.
Eppure è stato ed è disatteso con frequenza e, verrebbe da dire, con uno spavaldo senso di impunità: il caso Pifferi, citato in premessa, ne è una contemporanea esemplificazione.
5. Il malessere del cronista giudiziario tra obblighi deontologici e esigenze informative.
Ovviamente non si può pretendere dal giornalista un esercizio di equilibrismo lessicale talmente ardito da rendere impossibile la divulgazione di una notizia; si è giustamente sottolineato che «la proliferazione delle norme penali e il numero di errori giudiziari fanno sì che nessuno di noi può davvero pensare di non correre questo rischio (creare un danno reputazionale ingiustificato, n.d.r.). Una cosa deve essere chiara, per concretezza: il danno reputazionale non è eliminabile»[34].
E tuttavia si può provare a ridurre il “rischio” assorbendo il principio “in dubio pro reo” nel metodo deontologico del corretto giornalismo giudiziario[35].
Ma questa difficile composizione di due esigenze contrapposte trova, oggi, ulteriori elementi di complicazione operativa.
Nel corso del tempo la normativa sovranazionale, prima, e quella nazionale, poi, hanno cercato di rafforzare quel principio: il punto 16 della Direttiva UE 343/2016 stabiliva, ad esempio, che «la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata»[36].
E in adesione a questa Direttiva il legislatore ha introdotto una norma (art. 115 bis c.p.p.) che impone all’autorità giudiziaria di non presentare come “colpevole” chi sia sottoposto a procedimento penale nei provvedimenti interlocutori antecedenti la sentenza[37]: da un punto di vista del cronista giudiziario, ne discende il correlato obbligo di non sopravanzare nel diffondere una notizia ciò che è inibito agli organi di giustizia.
Il giornalista si trova, quindi, nella drammatica condizione di dover inseguire il ricorrente copione «fatto di esaltazione agiografica della vittima contrapposta alla sistematica demonizzazione dell’indagato già condannato»[38] dal tribunale dell’informazione (soprattutto televisiva) per non restare fuori dal mercato e, contemporaneamente, di dover rispettare obblighi deontologici che con quel copione sono incompatibili.
Come l’asino di Buridano, il cronista giudiziario più scrupoloso rischia di “morire con la penna in mano” prima di scrivere una parola…
Su questa difficoltà si innesta la disciplina della comunicazione giudiziaria, caotica, ambigua e fatta di strappi quotidiani alla regola, con i controllori (i.e. la magistratura inquirente, gli operanti) che finiscono, a volte, con l’essere causa della rottura delle regole posta in essere dai destinatari delle regole stesse[39].
6. Le regole della comunicazione giudiziaria (cenni).
Nel recepire la Direttiva comunitaria, il legislatore italiano è intervenuto sia sul codice di rito penale che sulle norme dell’ordinamento giudiziario nella parte in cui già disciplinava i rapporti fra magistratura inquirente e stampa.
In particolare si è stabilito che l’informazione “alla” stampa da parte degli organi inquirenti possa ora passare solo attraverso comunicati o conferenze stampa – convocabili con atto motivato – dal contenuto stringato e sobrio sul presupposto che l’informazione corretta (quella fornita ai giornalisti) «non è quella delle conferenze stampa teatrali e dei comunicati stampa per proclami che ben abbiamo conosciuto in questi ultimi decenni»[40] poiché «è innegabile infatti che una fetta della magistratura e un’altra della polizia giudiziaria in questi anni si siano rese protagoniste di scomposte autocelebrazioni pubbliche attraverso reboanti conferenze stampa in pompa magna e mediante produzione audiovideo di materiali d’indagine a mo’ di fiction giudiziarie confezionate su misura per i media»[41].
Ma questa normativa non tocca i veri termini del problema che non stanno nel modo “ufficiale” di proporre le notizie (già in precedenza la normativa riservava ai soli capi dell’ufficio la possibilità di una interlocuzione ufficiale con la stampa).
Il problema vero sta nella zona grigia che ha trasformato in prassi ciò che non sarebbe neppure legittimo fare e che consente, nella fase delle indagini preliminari, di trasformare gli imputati «in morti che camminano perché su di loro si posa lo stigma sociale scaturito dal racconto che il pubblico ministero costruisce intorno a loro e che la stampa replica all’infinito»[42].
Prassi che vede la pubblicazione di interi provvedimenti o parti di essi a volte prima ancora che ne sia effettiva la conoscenza da parte dei soggetti destinatari[43] e che trova, evidentemente, alimento nella messa a disposizione di questi atti al di fuori di qualsivoglia presupposto formale a vantaggio di (a volte alcuni) giornalisti con cui, evidentemente, intercorre un rapporto di “fiducia”[44].
Armando Spataro, (ex) pubblico ministero con incarichi direttivi, riferisce di un episodio emblematico ricordando «un giovane giornalista che, presentandosi come nuovo addetto della sua importante testata alle cronache giudiziarie milanesi, mi rassicurò sul fatto che avrebbe mantenuto segreta la fonte di ogni notizia riservata che gli avrei passato. Mentre lo sbattevo fuori dall’ufficio, pensai che qualcuno doveva avergli detto che così si fa con i magistrati e che i magistrati lo accettano e magari lo gradiscono. E non è difficile ipotizzare che, purtroppo, ciò possa effettivamente avvenire»[45].
Si è giustamente sottolineato che anche gli avvocati hanno la loro parte di responsabilità: talvolta per convenienza personale, o per creare empatia intorno alle presunte vittime[46] o ai presunti autori del reato.
Anche la classe forense si muove, rispetto alla stampa, secondo un meccanismo non sempre cristallino, veicolando informazioni interessate e facilitando la circolazione di notizie che, a volte, nascondono secondi fini (p.es. mettere in cattiva luce una controparte con cui si sta trattando, screditare l’avversario sia in sede penale che civile etc.).
La comunicazione “sul” procedimento giudiziario, purtroppo, è divenuta una componente sempre più presente nelle strategie difensive ad ogni livello, tanto da rendere frequente, per esempio in procedimenti a vasta eco mediatica, magari coinvolgenti rilevanti interessi patrimoniali e/o finanziari, richiedere l’ausilio di agenzie specializzate in questo tipo di comunicazione[47].
E tutto questo non semplifica il compito del cronista che si trova nella difficilissima posizione di dover rispettare delle regole prive di chiarezza, di avere “fonti primarie” che non sempre possono apparire e che comunque forniscono notizie non sempre per puro amore della completezza informativa.
Sicché si forma la figura del giornalista “accattone”, come Ferrarella descrive il rapporto personale con le fonti: «il magistrato della Procura, il magistrato del Tribunale, l’avvocato dell’indagato, gli avvocati dei coindagati, i cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili e ogni altra forza dell’ordine, i consulenti tecnici, i traduttori, l’indagato stesso, insomma qualunque soggetto che sia titolare di un pezzettino di quel mosaico che il giornalista deve mettere assieme per cercare di dare una rappresentazione completa e corretta della notizia»[48].
Su questo quadro non proprio confortante si innesta anche il problema dell’accesso agli atti.
7. L’accesso agli atti e l’art. 114 c.p.p.
L’art. 114 c.p.p. disciplina, per quanto qui interessa, il regime di pubblicità degli atti del procedimento penale.
La norma – fra le più complesse e contorte dell’intero sistema – interessa direttamente anche il mondo dell’informazione e sarebbe auspicabile che chi scrive di giustizia ne avesse una conoscenza adeguata.
La regola generale che governa la fase delle indagini preliminari è quella del segreto investigativo: è vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto (art. 114, comma 1, c.p.p.).
Sono normalmente coperti da segreto gli atti investigativi che non siano conoscibili dal soggetto indagato (in ogni caso sino alla conclusione delle indagini preliminari) e sono, eccezionalmente, coperti da segreto (c.d. segreto rafforzato) anche atti conoscibili dall’indagato nel caso in cui il pubblico ministero ne abbia disposto la secretazione (art. 329, comma 2, c.p.p.)[49].
Pubblicare atti coperti da segreto comporta la possibile applicazione dell’art. 684 c.p. (un reato che punisce la pubblicazione arbitraria di atti del procedimento penale secondo la disciplina dell’art. 114 c.p.p. e che avrebbe la funzione di dare effettività al sistema dei divieti)[50].
Ma, in teoria, il secondo comma dell’art. 114 c.p.p. vieterebbe la pubblicazione anche parziale degli atti non più coperti da segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari o, nei casi in cui è prevista, sino alla conclusione dell’udienza preliminare. Medesimo divieto riguarderebbe la pubblicazione (anche parziale) degli atti del fascicolo del pubblico ministero in caso si proceda a dibattimento fino alla pronuncia della sentenza di appello[51].
È, infine, previsto uno specifico divieto per le ordinanze applicative di misure cautelari personali che non possono essere oggetto di pubblicazione negli stessi limiti degli altri atti non più coperti da segreto (art. 114, comma 6 ter, c.p.p.)[52].
Questo divieto, introdotto di recente, ha indotto a parlare di “legge bavaglio”[53] anche se in un’interessante serie di interviste a 10 giornalisti (di cui la maggior parte cronisti di giudiziaria) la questione viene prospettata con minor enfasi pur se la maggior parte degli intervistati individua nel provvedimento un “istinto” di tipo censorio[54].
In realtà «non sembra che si possa parlare di “bavaglio” per l’informazione con riguardo ad una norma che vieta la pubblicazione testuale delle ordinanze di custodia cautelare, ma che fa salva la facoltà per il giornalista di divulgarne il contenuto»[55].
Le ragioni di perplessità sono altre: ad esempio resterebbe pubblicabile la richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, da un lato, e i riassunti realizzati dai giornalisti, per quanto attenti, darebbero «delle ragioni che hanno indotto a restringere la libertà dell’indagato un quadro molto più stigmatizzante di quello che offrirebbe la pubblicazione dell’ordinanza»[56], dall’altro.
Si tratta, ad ogni modo, di regole disattese con frequenza posto che, in caso di processo mediatico, i giornali pubblicano ugualmente interi interrogatori o parte di essi (o di altri atti del procedimento, incluse le ordinanze) aggirando il divieto.
Se si esclude il fenomeno delle notizie «spesso illegittimamente fuggite dal processo»[57], ciò è reso possibile da due concorrenti fattori, uno normativo e l’altro giurisprudenziale.
In particolare, nonostante il divieto di carattere generale che abbiamo esaminato sinteticamente sopra, l’ultimo comma dell’art. 114 c.p.p. precisa che «è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto».
Il sistema, quindi, delineerebbe una distinzione fondamentale fra pubblicazione dell’atto (anche parziale) e cronaca del suo contenuto.
Il divieto di pubblicazione dell’atto è motivato da una duplice esigenza: garantire la “verginità” conoscitiva del giudice dibattimentale[58] e assicurare il rispetto del principio di non colpevolezza.
Il diritto di pubblicare il contenuto dell’atto garantirebbe, invece, il diritto di cronaca, quel diritto che il giornalista, quale mediatore culturale ad elevata professionalità dovrebbe garantire.
Si tratta di un obbiettivo velleitario e del tutto disatteso posto che costituisce fatto notorio che gli atti sono spesso citati con intere frasi inserite fra virgolette poiché tratte pari pari dal provvedimento o dal verbale la cui pubblicazione anche parziale sarebbe vietata.
In pratica il consenso alla pubblicazione del contenuto dell’atto è interpretato nel senso di poterne estrapolare passaggi parziali e virgolettati come se questo fatto non violasse i divieti che abbiamo esaminato.
Del resto si è giustamente osservato che questa regola «pone il giornalista nella difficile situazione di evitare parole precise dell’atto, ma di doverlo parafrasare, per poter trattare del suo contenuto, circostanza che aumenta il rischio di falsare il senso del testo»[59].
Rendendo davvero difficile comprendere in cosa si renda meno pregiudicata la presunzione di non colpevolezza con la parafrasi di un atto anziché tramite un sunto che ne contenga parti originali.
Ciò, a ben vedere, delinea una ulteriore complessità professionale per il giornalista che non può discostarsi dal contenuto intrinseco dell’atto poiché la «verità della notizia mutuata da un provvedimento giudiziario sussiste qualora essa sia fedele al contenuto del provvedimento stesso, sicché è sufficiente che l’articolo pubblicato corrisponda al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non potendo richiedersi al giornalista di dimostrare la fondatezza delle decisioni assunte in sede giudiziaria»[60] ma, contestualmente, non può parafrasare l’atto in modo pedissequo così da aggirare il divieto di pubblicazione.
In più la necessaria coerenza della notizia divulgata rispetto al contenuto degli atti e dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, deve essere assicurata «attraverso una narrazione asettica, senza gratuite enfasi o indebite anticipazioni di responsabilità, non essendo consentite al giornalista aprioristiche scelte di campo o sbilanciamenti a favore dell’ipotesi accusatoria, capaci di ingenerare nel lettore facili suggestioni, in spregio del dettato costituzionale della presunzione di innocenza dell’imputato e, a fortiori, dell’indagato fino alla sentenza definitiva»[61].
Più che un mediatore culturale il cronista giudiziario dovrebbe essere un funambolo.
E infatti risulta davvero perfetta la metafora del “giro della morte” con cui Luigi Ferrarella descrive il ruolo dei cronisti giudiziari, «come questi centauri che […] non potevano permettersi di sbagliare il dosaggio dell’acceleratore, anche i giornalisti, se danno troppo poco gas alla loro ricerca di notizie, rischiano di cadere risucchiati dalla concorrenza di chi vi arriva prima e meglio di loro, ma se danno troppo gas rischiano di perdere il controllo e decollare, facendo male molto a se stessi e più ancora agli spettatori-lettori in tribuna»[62].
In un simile contesto, salve violazioni patenti della normativa che aggancino altri profili deontologici (p.es. pubblicare stralci di interrogatorio contenenti particolari scabrosi e/o tali da offendere la sensibilità e la privacy dei protagonisti; pubblicare atti o immagini ritraenti minori coinvolti in procedimento penale; aggirare la normativa in tema di divieto di pubblicazione delle intercettazioni telefoniche non utilizzate nelle motivazioni dei provvedimenti etc.) diviene davvero difficile ipotizzare un intervento sanzionatorio per il solo fatto di una ipotetica violazione della disciplina sulla pubblicità degli atti del procedimento.
E, tuttavia, l’art. 115 c.p.p. sembra indirizzare nel senso che “ogni” violazione del divieto di pubblicazione potrebbe costituire illecito disciplinare, tanto più che ai Consigli di disciplina le eventuali violazioni sarebbero veicolate dal rappresentante del pubblico ministero nel cui procedimento si sarebbero realizzate (v. art. 115, comma 2, c.p.p.).
Ancora una volta, in tutta franchezza, pare davvero risibile l’intento del legislatore di arginare un torrente frapponendo un singolo dito, senza dimenticare che l’impianto attuale si presta a non poche degenerazioni applicative: stabilito che spesso la “fonte” della notizia è interna al contesto investigativo (del che, se corredata oltre che da notizie anche da atti del procedimento o dalla possibilità di visionarli traendone appunti, si realizzerebbe anche un fatto penalmente rilevante, p.es. rivelazione di segreto d’ufficio ex art. 326 c.p.), la scelta di “punire” il giornalista che violasse i profili formali dell’art. 114 c.p.p. rischierebbe di operare “selettivamente” contro chi si fosse mosso con troppa autonomia…
Nel contesto del processo mediatico, del resto, «nessuno si salva: qui vince comunque il più scorretto, a prescindere dal lavoro che fa. Vince il magistrato più ambizioso o più vanitoso che vuole usare i giornalisti; ma vince anche l’avvocato più aggressivo e scorretto; vince l’imputato (sia concesso l’errore) più “eccellente”, vince il poliziotto-carabiniere-finanziere meglio introdotto nel circuito mediatico ai fini della sua progressione in carriera o della sua logica di cordata interna; e vince il giornalista più spregiudicato»[63].
È davvero auspicabile un intervento di riforma, una volta per tutte, della intera materia poiché non è tollerabile un sistema che disciplini con analitica maniacalità un settore così delicato, contestualmente disponendo sanzioni anche penali per la violazione dei divieti previsti e contemporaneamente sia oggetto di tanto ambigue interpretazioni e distorte prassi applicative da trasformare l’eventuale persecuzione di eventuali illeciti in scelte sostanzialmente arbitrarie.
E tutto questo «non avrà mai fine se non cambierà la cultura di tutti i protagonisti. I magistrati e le forze di polizia dovranno chiudere i rubinetti tramite i quali passano gli atti alla stampa nelle fasi in cui gli stessi non sono conoscibili» e «la stampa dovrebbe cominciare a rispettare il proprio codice deontologico»[64], ferme restando, in questo calderone, le responsabilità concorrenti dell’avvocatura.
8. Ulteriori profili di carattere deontologico: linguaggio tecnico e cronaca giudiziaria.
Perché il giornalista possa adempiere in modo adeguato a quel ruolo di mediatore culturale che la Costituzione gli assegna sarebbe necessaria in primo luogo una conoscenza tecnica adeguata ad affrontare il proprio ruolo di “narratore” di fatti giudiziari[65]: il procedimento penale, contrariamente a quanto traspare da una diffusa subcultura che non si fa carico di rispettare le competenze, è un contesto profondamente tecnico.
La cronaca giudiziaria infatti «deve, o dovrebbe, necessariamente fare ricorso […] alle regole tecniche del processo, che devono essere anch’esse spiegate ai lettori per far capire loro le ragioni di un fatto. La notizia di cui vengo in possesso non posso spiegarla correttamente se non la spiego anche tecnicamente»[66].
Indicare un soggetto come indagato o imputato, una truffa come tentata o consumata o definire un pubblico ministero indifferentemente come magistrato o come giudice non ha lo stesso significato.
In alcuni casi la conseguenza principale è quella di apparire incompetenti, in altri, oltre a possibili profili di carattere penale (diffamazione) o civile (risarcimento del danno), si prospettano anche conseguenze di carattere disciplinare.
L’art. 24 lett. d) del codice deontologico precisa che in tema di cronaca giudiziaria ci si deve adoperare «affinché risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, tra cronaca e commento, tra indagato, imputato e condannato, tra pubblico ministero e giudice, tra accusa e difesa, tra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti giudiziari, inquadrandoli nell’evoluzione delle fasi procedimentali e dei gradi di giudizio».
Nel 2025 le Sezioni unite della Cassazione civile hanno chiarito che il tema terminologico non è profilo marginale della professione giornalistica ma parte integrante che ne caratterizza la professionalità.
Diversamente da quanto si è un po’ grossolanamente subito sostenuto (cioè che la semplice inesattezza terminologica possa costituire diffamazione) la sentenza in questione ha ben evidenziato che le inesattezze nella descrizione della notizia “marginali” rispetto al contenuto e tali da non stravolgerne il senso non sono illecite poiché «non mutano in peggio l’offensività della narrazione», diversamente da quelle imprecisioni che, viceversa, stravolgono il fatto sino a determinarne una percepibilità diversa e deteriore da parte del lettore contemporaneo, il c.d. «lettore frettoloso»[67].
Per esempio scrivere che un soggetto «è stato rinviato a giudizio» mentre ha solo ricevuto un avviso di conclusione delle indagini preliminari comporta la possibile rimproverabilità della imprecisione poiché «la diversa natura giuridica degli atti, in definitiva, evoca la diversa posizione giuridica del protagonista della vicenda giudiziaria, che non può essere trascurata al fine di valutare la carica diffamatoria del contenuto informativo inesatto»[68].
Lo stesso principio si applica nel caso venga accreditato un fatto diverso e più grave di quello contestato.
Salvo che, nonostante l’imprecisione, dal contesto complessivo della narrazione, emerga in maniera chiara ed inequivocabile la verità sostanziale della notizia[69].
Il punto, anche in chiave deontologica, è necessariamente questo: la precisione terminologica, cioè, diviene requisito essenziale in tanto in quanto rappresenti una declinazione del più ampio principio di necessario rispetto della verità sostanziale dei fatti e, conseguentemente, dell’interesse del pubblico ad un’informazione corretta.
In questa direzione vanno le decisioni disciplinari laddove un giornalista aveva definito “imputato” un imprenditore soltanto “indagato” (accompagnando, però, tale imprecisione con l’ulteriore errore di aver fatto riferimento alle richieste del pubblico ministero e non alla ordinanza del giudice che non era nella sua disponibilità): «chi si accinge a scrivere un articolo di cronaca giudiziaria dovrebbe avere chiaro come si articola l’iter di una inchiesta»[70].
Appare quindi chiaro che il cronista giudiziario deve attenersi non solo alle regole generali proprie della professione (verità sostanziale dei fatti, interesse pubblico alla divulgazione della notizia e continenza espressiva) ma deve inquadrarne la concreta applicazione in un contesto terminologico adeguato e tale da non determinare errori di interpretazione della notizia o confusione sui suoi contenuti.
L’errore terminologico altera (quasi sempre in pejus) la percezione della realtà processuale, presentando la posizione del soggetto in modo più grave di quanto non sia, in spregio alla presunzione di innocenza.
9. Altri doveri di carattere metodologico: l’aggiornamento della notizia.
Il cronista giudiziario subisce il “privilegio” tipico delle professioni di alta specializzazione e, cioè, trova nella disciplina del codice deontologico un protocollo operativo e un più ampio ventaglio di doveri essendogli richiesto di rispettare quelli d’ordine generale e, a valle, quelli specifici della propria attività che dei primi sono, a volte, pure ridondanze di dettaglio.
Lo scopo del legislatore disciplinare – che questo metodo ha applicato per altre discipline o branche del giornalismo[71] – è probabilmente quello di sollecitare un’attenzione continua sui temi di maggior delicatezza: la ridondanza “specializzante” rappresenta quindi un rafforzamento del principio generale e una sua collocazione in ambiti professionali mirati per consentire una maggior tutela di profili sensibili.
Per esempio, l’obbligo di rettifica è genericamente previsto dall’art. 16 del codice[72] e tuttavia l’art. 24 lett. b) impone, in materia giudiziaria, l’obbligo di rettifica in caso di assoluzione o proscioglimento richiedendo al giornalista di darne notizia con «appropriato rilievo e adeguata tempestività».
Su questo punto la giurisprudenza disciplinare ha precisato che «il giornalista è sempre tenuto alla completezza dell’informazione e al rispetto della verità sostanziale dei fatti; quando le informazioni si rivelano inesatte o errate dopo la loro divulgazione vi è l’obbligo di rettificare la notizia con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta»[73].
E questo, si noti, riguarda l’aggiornamento sull’andamento di un’indagine giudiziaria anche in relazione a nuovi e determinanti elementi che emergessero nel tempo: il dovere di rettifica anche in assenza di specifica richiesta, del resto è sempre ricondotto ad un principio cardine del sistema, quello della completezza dell’informazione[74] che, per certi aspetti, funziona come norma di orientamento e di chiusura unitamente, per quanto oggetto di trattazione in questo paragrafo, all’art. 10 lett. b) del codice deontologico che impone l’aggiornamento delle notizie (anche valutando le richieste dell’interessato). Al dovere di rettifica, rappresentato dal dare conto (autonomamente o su richiesta dell’interessato) della evoluzione positiva di una vicenda di cronaca si affiancano il dovere di aggiornamento della notizia, da un lato, ed il diritto all’’oblio, dall’altro (v. infra par. 11), tutti oggetto di comune applicazione del principio di “verità sostanziale dei fatti”, il criterio guida dell’attività giornalistica (v. art. 2 L. 69/1963). La verità del fatto narrato, infatti, non è un requisito statico e immanente rispetto alla realtà dell’informazione come se fosse immutabile.
Al contrario è necessaria una sua applicazione dinamica soprattutto quando si riportano notizie che si protraggono nel tempo, come è tipico delle vicende giudiziarie.
L’obbligo di aggiornamento, la cui violazione può sfociare in diffamazione a mezzo stampa, riguarda proprio questa componente “liquida” della verità: chi intenda dar conto della evoluzione di una notizia a distanza di tempo dai fatti non può ancorarsi alla iniziale o comunque non recente verifica delle fonti informative, ma ha «l’obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo»[75].
Questo obbligo di aggiornamento per dare una corretta informazione sull’esito positivo di un processo o su una sua positiva evoluzione (p. es. riduzione del carico di responsabilità, mutamento del titolo di reato addebitato etc.) si attiva, evidentemente, nel momento in cui la notizia sia ripescata per qualsiasi ragione (p. es. perché il protagonista oggetto della notizia è tornato sotto i riflettori per essersi candidato alle elezioni).
Mentre in capo al giornalista l’obbligo di un intervento di “aggiornamento” (nel senso di rettifica rispetto all’ultima informazione data) si attiva, ragionevolmente, solo in presenza di determinate condizioni; per esempio se, nel corso dell’esercizio della sua attività professionale, il cronista abbia seguito tutte le fasi del procedimento pubblicando più di un articolo su di esso: diventerebbe, viceversa, evidente una totale mancanza di imparzialità nella gestione della notizia. Non è, a mio avviso, sanzionabile il giornalista che, soprattutto in assenza di specifiche richieste in tal senso da parte dell’interessato o di una ragionevole correlazione spazio-temporale fra l’articolo e la successiva assoluzione, non dia conto dell’intervenuto proscioglimento e ciò in quanto «appare francamente prossimo all’impresa impossibile pretendere che il cronista, magari dopo anni e dopo un solo articolo, si aggiorni sull’andamento di ogni fatto di cronaca giudiziaria di cui abbia, in passato, dato conto»[76].
Ed infatti «l’aggiornamento della notizia inteso come un nuovo articolo in cui si dia conto dell’esito del processo oggetto di cronaca, rievocando le accuse e l’inchiesta, ricorre […] quando sussistano determinate circostanze quali: la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo ad un dibattito di interesse generale, l’oggetto della notizia, la forma della pubblicazione e il tempo trascorso dal momento in cui i fatti si sono effettivamente verificati»[77].
È rimesso alla sensibilità del giudice disciplinare declinare con esattezza il perimetro di questo come degli altri doveri previsti in questa delicata materia: per esempio può essere ben diversa la necessità di uno spontaneo intervento di rettifica per casi di minore interesse pubblico, che abbiano avuto una momentanea notorietà (p. es. in sede di prime indagini) e siano stati, poi, abbandonati senza ulteriori aggiornamenti rispetto a processi seguiti con maggiore assiduità e dei quali si sia dato conto con puntualità.
10. La tutela dei profili soggettivi (art. 24): cautela e imparzialità.
Ma la corsa ad ostacoli del cronista giudiziario “modello” non si ferma qui; è lasciata alla sua discrezionale valutazione (ed alla contestuale valutazione delle gerarchie redazionali) la ricchezza di particolari con cui illustrare il contenuto della notizia poiché egli dovrà «osservare la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone accusate di reati minori o condannate a pene lievi, salvo casi di particolare rilevanza sociale» (art. 24 lett. c) del codice deontologico).
Si tratta di una norma di indirizzo, di difficile applicazione poiché – salvo situazioni tanto eclatanti quanto di rara presentazione – incide su presupposti di discrezionalità di grande delicatezza ed indica un principio di cautela.
Innanzitutto perché, come è noto, l’interesse pubblico alla notizia è uno dei presupposti fondamentali e generali per l’esercizio del diritto di cronaca: determinati fatti disonoranti possono essere divulgati in quanto la loro conoscenza sia «di utilità sociale, essendo il presupposto del consapevole esercizio, da parte dei cittadini, dei loro diritti civili, economici, politici ed etico-sociali; esercizio che verrebbe compromesso se fosse vietata la diffusione di notizie giornalistiche concernenti, per esempio, la corruzione di un uomo politico, la disonestà di un imprenditore, eccetera»[78].
Il bilanciamento fra l’interesse pubblico all’informazione e la tutela della riservatezza delle persone (in esso incluso il diritto all’onore ed alla dignità) è alla base del necessario compromesso su quali beni costituzionalmente rilevanti possono essere (parzialmente) sacrificati ed a quali condizioni.
Il diritto di cronaca in generale (e la materia giudiziaria in particolare) implica sempre che i fatti narrati siano veri (o incolpevolmente ritenuti tali su base putativa), espressi in forma civile e di pubblico interesse[79]; perché, dunque, la ridondanza specificativa dell’art. 24 lett. c)?
Per evitare – e questa è una costante del legislatore disciplinare e della giurisprudenza in materia di diffamazione – che un fatto di tipo bagatellare possa dare spunto alla strumentale esposizione pubblica di chi ne fosse protagonista (p. es. non tanto perché il fatto abbia rilievo, sul piano informativo, quanto per danneggiare il soggetto coinvolto “mettendolo alla gogna”).
E, quindi, soprattutto in materia di cronaca locale si dovrà porre qualche attenzione prima di dare risalto a fatti di livello minimo enfatizzandone il rilievo poiché il giornalista non deve rendere noti particolari superflui che non siano determinanti ai fini dell’interesse pubblico. Dare conto di una vicenda giudiziaria inserendo nel resoconto giornalistico “elementi non essenziali” è deontologicamente censurabile[80].
Al descritto principio di cautela si aggiunge quello di imparzialità (art. 24, lett. e) codice deontologico) rappresentato dal dovere di garantire «adeguato spazio alle parti coinvolte in inchieste giudiziarie e processi, assicurando l’equilibrio tra accusa e difesa».
Il doveroso accertamento della verità sostanziale dei fatti impone di evitare che la posizione di una parte processuale venga restituita al lettore/spettatore con assertività tale da non lasciare spazio ad ipotesi alternative: un simile comportamento sarebbe censurabile in sé poiché si sostanzierebbe nella violazione della regola aurea per cui va separato in modo chiaro il nucleo della notizia dal commento[81].
10.1 La tutela dei profili soggettivi (art. 25): riservatezza e dignità.
L’art. 25 specifica e coordina le disposizioni generali del codice deontologico in merito alla tutela dell’identità delle vittime, dei condannati e dei loro congiunti.
Chi si occupa di cronaca giudiziaria deve garantire la riservatezza e l’anonimato in diversi contesti:
a) Vittime (art. 25, lett. a) codice deontologico): è necessario assicurare l’anonimato di chi abbia subito violenze fisiche e psicologiche, evitando particolari che possano condurre all’identificazione. L’eccezione è prevista solo se richiesto dalle vittime stesse (se maggiorenni). La norma, sostanzialmente sovrapponibile all’obbligo di cui all’art. 13 del codice deontologico per le violenze di genere (divieto di rendere identificabili, neppure indirettamente, le vittime di atti di violenza, salvo esplicita e motivata richiesta delle vittime stesse, purché maggiorenni), è oggetto di attento scrutinio da parte degli organi disciplinari.
Cionondimeno, è di tutta evidenza che la sua violazione è piuttosto frequente, soprattutto per quei casi di violenza intrafamiliare che determinano una temporanea ma invasiva presenza dei media “nei luoghi” in cui il fatto si è verificato con un totale disinteresse per gli “effetti collaterali” che la messa in circolazione delle immagini comporta, ad esempio, per i parenti delle vittime oltre che per le vittime stesse. Si pensi, ad esempio, ai figli minori in età scolare di una vittima di maltrattamenti o di atti persecutori la cui casa (p. es. villetta di paese) venga inquadrata dalle telecamere e messa in onda a disposizione di tutti.
L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, del resto, sin dal 2004 aveva ben chiarito il principio di tutela “rafforzata” che vieta la diffusione di informazioni che anche indirettamente permettano il riconoscimento di minori coinvolti in fatti di cronaca: il Garante era intervenuto per un articolo in cui erano specificati (solo) l’età della minore e degli altri soggetti coinvolti, le iniziali del nome e del cognome e l’attività lavorativa prestata dall’imputato, la posizione famigliare della minore nonché l’esatta indicazione del paese di residenza. Queste sole informazioni collaterali violavano il principio di tutela rafforzata assegnato a determinate categorie di soggetti (massimamente i minori) perché, in particolare, «l’indicazione del comune di residenza delle due ha causato la loro individuazione all’interno della cerchia di conoscenti e amici, ledendo il loro diritto a non rivivere in pubblico i traumi subiti»[82].
La coniugazione dell’obbligo informativo e della discrezionalità garantita nel selezionare ciò che meriti di essere divulgato dovrebbe trovare una regolazione “interna” al sistema, tale da rendere la notizia veicolo di un contenuto (vi è stato un atto di violenza) privo di dettagli in grado di arrecare danno (rendere identificabili i protagonisti). Più un’utopia che un obbiettivo. Il tema della rinuncia all’anonimato (che, ovviamente, deve essere esplicita e perfettamente intesa quanto alle possibili conseguenze), per esempio in casi di cronaca giudiziaria per violenze sessuali, è oggetto di attualità.
È utile ricordare, in proposito e fra i molti, il caso di Gisèle Pelicot, una donna francese che, nel testimoniare pubblicamente contro gli autori delle violenze da lei subite, ha scelto un processo a porte aperte, per dare a tutte le donne vittime di stupro il coraggio di denunciare e, riferendosi anche a queste ultime, durante la sua testimonianza ha dichiarato: «Non voglio più che provino vergogna. La vergogna non dobbiamo provarla noi, sono loro che devono provarla»[83].
b) Congiunti (art. 25, lett. b) codice deontologico): è vietata la pubblicazione dei nomi o di altri elementi identificativi dei congiunti di persone coinvolte in casi di cronaca, a meno che non sia indispensabile alla comprensione dei fatti e mai se si metta a rischio la loro incolumità.
Si tratta di una ulteriore specificazione del principio cardine che lega l’interesse pubblico all’informazione alla essenzialità dei suoi contenuti ed è stata conseguentemente sanzionata la condotta del professionista dell’informazione che riportando la notizia di un tragico incidente domestico ha indicato particolari non essenziali, quali «il nome del neonato peraltro associato alla sua condizione di fratello di altri minori; nome e professione dei genitori, indirizzo dell’abitazione dove vive la famiglia e, perfino, i nomi e fatti riguardanti i congiunti del padre del bimbo morto»[84].
c) Collaboratori di giustizia (art. 25, lett. c) codice deontologico): deve essere garantito l’anonimato dei collaboratori dell’autorità giudiziaria per tutelare la loro incolumità e quella delle loro famiglie.
d) Atti processuali (art. 25, lett. d) codice deontologico): si deve evitare di citare persone il cui ruolo non sia essenziale per la comprensione dei fatti nel riportare il contenuto di atti processuali o d’indagine.
Tutte queste disposizioni hanno in comune la necessità, per il giornalista, di operare una difficile sintesi fra due esigenze complementari e, per certi aspetti, opposte: l’essenzialità dell’informazione e la sua completezza.
E per comprendere la portata di queste indicazioni deontologiche bisogna raccordarle necessariamente ai principi generali (v. in particolare sub art. 5 del codice) che definiscono entrambe le caratteristiche.
La bussola che può orientare l’interprete nella difficile operazione di sintesi è, ancora una volta, la risposta alla domanda: vi è un concreto interesse pubblico alla divulgazione di questo dettaglio?
In materia di atti processuali (su cui diffusamente nei precedenti paragrafi), ad esempio, il problema si era posto con particolare riferimento alle intercettazioni telefoniche la cui disponibilità senza filtri consentiva di “scavare” nelle conversazioni delle persone a prescindere dalla correlazione con il fatto oggetto del procedimento.
Ciò ha portato ad una rimodulazione della normativa che consente ora di pubblicare le sole conversazioni che siano esplicitamente citate nei provvedimenti di un giudice. La violazione di questa disposizione (art. 114, comma 2 bis, c.p.p.) potrebbe comportare sanzioni disciplinari.
La nota giornalista di “nera” Rosaria Capacchione, ricordando questa modifica, ha detto che le è sembrata una sconfitta: «la necessità di ricorrere ad una legge per far sì che i magistrati non inseriscano nei provvedimenti verbali di intercettazioni non utili e per evitarne la pubblicazione da parte di noi giornalisti, rivela con drammatica chiarezza quanto ci siamo allontanati dal senso dei nostri rispettivi mestieri e dal rispetto dei relativi codici deontologici.
Così come sa di sconfitta l’aver dovuto prevedere delle sanzioni per reprimere comportamenti che non ci dovrebbero appartenere»[85].
11. La tutela del reinserimento sociale del condannato, il diritto all’oblio.
L’art. 25, infine, disciplina specifiche cautele in relazione alla fase esecutiva della pena e al percorso rieducativo. Ciò comporta il rispetto della dignità della persona che abbia subito una condanna sia laddove si esponga ai media che quando usufruisca di misure alternative alla detenzione.
Anche in questo caso la norma porta l’asticella del rispetto dei diritti altrui piuttosto in alto raccordandosi, peraltro, con l’art. 11 del codice deontologico che, a sua volta, pone l’accento sulle persone che abbiano una particolare vulnerabilità (anche) sociale e ciò deve avvenire evitando di identificare il protagonista della notizia unicamente con il reato commesso e valorizzando il suo percorso di reinserimento.
Si devono inoltre usare termini appropriati nei casi in cui un detenuto usufruisca di misure alternative o benefici penitenziari, riconoscendo il reinserimento sociale come un passaggio complesso e graduale. Il linguaggio “tecnico” diviene ancora un mezzo di valutazione della qualità dell’informazione. In questo contesto, infine, è degno di attenzione il diritto all’oblio (art. 25, lett. g): «nel diffondere a distanza di tempo dati identificativi del condannato, si deve valutare l’incidenza della pubblicazione sul percorso di reinserimento sociale dell’interessato e sulla sua famiglia». Ancora una volta il cronista giudiziario è fatto oggetto di una norma di indirizzo specializzante, null’altro che una precisazione di un principio generale che già conteneva in sé il precetto.
Basta richiamare l’art. 10 del codice secondo cui, fra l’altro, il giornalista è tenuto a evitare «di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione» ed «aggiorna le notizie, anche valutando le richieste dell’interessato, e facilita i processi di deindicizzazione online, qualora ne ricorrano i presupposti».
L’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati personali, specialmente da internet, quando questi non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti[86].
Perché sia chiara l’importanza attribuita a questo tema anche dal legislatore ordinario è sufficiente richiamare l’art. 64 ter disp. att. c.p.p. Questa norma, introdotta per tutelare il «diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini», prevede che la persona prosciolta, assolta o il cui procedimento sia stato archiviato possa richiedere la deindicizzazione dai motori di ricerca dei dati personali contenuti nel provvedimento giudiziario.
In questo contesto, quindi, il giornalista deve calibrare con estrema attenzione la propria valutazione sulla esistenza di un interesse pubblico della notizia che deve essere concreto ed attuale; ove per attualità si intende l’interesse generale alla conoscenza della notizia “nel momento storico” in cui tale interesse si manifesta[87].
Le Sezioni unite della Cassazione civile hanno inteso, recentemente, perimetrare il concetto di diritto all’oblio con una decisione particolarmente articolata e individuando tre situazioni “tipo” cui fare riferimento: quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione; quella, connessa all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale; e quella, infine, […] nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati [88].
Ebbene, in assenza di un interesse pubblico attuale alla rinnovata divulgazione di una notizia del passato, a suo tempo diffusa nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, «l’attività svolta dal giornalista riveste un carattere storiografico; per cui il diritto dell’interessato al mantenimento dell’anonimato sulla sua identità personale è prevalente, a meno che non sussista un rinnovato interesse pubblico ai fatti ovvero il protagonista abbia ricoperto o ricopra una funzione che lo renda pubblicamente noto»[89].
12. Conclusioni.
La sequenza di disposizioni contenute nel codice deontologico pone in evidenza che il cronista giudiziario opera in un contesto difficile, diviso tra il rispetto di obblighi inderogabili a tutela dei terzi e le esigenze informative di un mercato sempre più subordinato alla curiosità del “lettore frettoloso” ed alla necessità di catturarne l’attenzione. Nonostante le regole, la violazione dei più banali principi deontologici è sotto gli occhi di tutti, ed è quotidiana, diffusa, quasi spudorata nella sua evidenza. Tanto da rendere ogni tentativo di intervento sanzionatorio (quantomeno per le infrazioni più manifeste) non solo velleitario ma, inevitabilmente, casuale ed arbitrario, senza neppure la speranza di ottenere qualche effetto dissuasivo.
Ed allora il sistema regolatorio (elaborato dalla Unione europea, dalla normativa nazionale, dalla giurisprudenza ordinaria e disciplinare) evidentemente non è sufficiente a gestire la deriva di un sistema dell’informazione in crisi, con i dati sulla tiratura e sulla diffusione dei quotidiani (per i settimanali è anche peggio) in costante diminuzione[90].
Non è questa la sede per analizzare le ragioni di questa perdita di attenzione: il “lettore perduto” è, ormai, più una ragione di psicoterapia collettiva che un obbiettivo di recupero[91].
Ma fra le molte cause di disaffezione (errori di strategia nell’affrontare il passaggio al digitale, crisi economica ed aumento dei costi, radicale mutamento della professione di giornalista, avvento dell’AI etc.) vi è stata, forse, anche la tendenza ad inseguire nuovi modelli comunicativi a scapito della qualità.
«Uno dei fenomeni in cui questa crisi si manifesta è la cosiddetta disintermediazione, ossia la tendenza a ritenere che anche per informarsi si possa far da soli, liberandosi della mediazione che veniva, e tuttora viene, svolta da professionisti del settore, si tratti dei giornalisti o degli editori»[92].
Questa illusione, si colloca «all’interno di quel più vasto fenomeno che caratterizza il populismo, ossia la delegittimazione della professionalità e delle competenze, ormai considerate, e liquidate, come espressione di élitismo e prevaricazione sulla gente comune»[93]. E ciò favorisce la diffusione di un’informazione scarsamente critica.
Contemporaneamente la “buona informazione” ha costi di produzione non solo economici ma anche professionali quasi insopportabili: abbiamo visto quali e quante regole si cumulano e si intersecano in contesti (anche sanzionatori) diversi. E, per vero, ci si è limitati a quelli specificamente dettati in materia di cronaca giudiziaria che andrebbero integrati con i principi generali.
Il giornalista, oggi, può essere citato in giudizio in sede civile e penale, può subire direttamente o indirettamente l’intervento dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, può essere sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio di disciplina territorialmente competente.
Tutto questo in un clima di fiducia nel mondo dell’informazione che si attesta tuttora su un modesto 36%[94] e nella sostanziale diminuzione della qualità del lavoro, con una diminuzione radicale dei giornalisti professionisti, un aumento dei free-lance e di coloro che operano senza prospettive di equo compenso[95].
Se, quindi, la risposta fosse davvero puntare sulla «qualità»[96], bisognerebbe trovare dei correttivi per evitare di normalizzare i giornalisti che diventano «uno strumento» e si prestano «a raccontare solo una parte del tutto, presentandola come la verità assoluta»[97].
Il modello di business, dunque, «non è più quello di vendere informazione (di qui il rifiuto a farsi considerare degli editori, con le conseguenze che ne deriverebbero in termini, per esempio, di rispetto delle regole deontologiche e del diritto d’autore da riconoscere alle notizie prodotte da altri) ma semplicemente quello di attrarre l’attenzione dell’utenza»[98].
E se, giustamente, si è sottolineato che la soluzione che si profila oggi «è ancora quella di un richiamo alla deontologia ed alla professionalità di chi ha un ruolo diretto o indiretto nella genesi della notizia: si tratta di una vera e propria etica della responsabilità che deve affermarsi […] sul versante della pubblicazione di notizie inerenti al processo penale e della gestione di trasmissioni televisive incentrate su vicende processuali in corso»[99], non si può sottacere la straordinaria difficoltà di questa sfida.
E anche se la rivoluzione apportata dalle nuove tecnologie «non può essere gestita solo ricorrendo alla deontologia e al senso di responsabilità del singolo giornalista»[100], bisogna essere consapevoli della necessità di continuare a farvi ricorso per tentare di (ri)dare credibilità al ruolo di mediatori culturali dei giornalisti.
In breve: se la “buona informazione” deve soccombere, come alcuni sostengono, almeno lo faccia combattendo.
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[1] Corte Ass. App. Milano, 5 novembre 2025, n. 26, dep. 7 gennaio 2026, p. 174, rinvenibile in Caso Pifferi: le motivazioni della Corte di Assise di Appello di Milano, in Giustizia Penale, 13 gennaio 2026, www.giurisprudenzapenale.com.
[2] Corte Ass. App. Milano, cit., p. 14.
[3] Corte Ass. App. Milano, cit., p. 179. La Corte precisa che il giornalismo d’inchiesta «non equivale, com’è noto, alla raccolta di opinioni personali, banali frasi fatte e cicaleccio condominiale fra parenti, vicini di casa e sconosciuti passanti, intercettati con appostamenti e telecamere appresso».
[4] Corte Ass. App. Milano, cit., p. 179.
[5] Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674.
[6] C. Conti, Processo penale mediatico e diritti fondamentali – Tra vecchi problemi e nuove norme in tema di comunicazione giudiziaria, in La nuova giuridica, 2, 2022, p. 10.
[7] Corte Ass. App. Milano, cit., p. 180.
[8] S. Musco (intervista a Vittorio Manes), Caso Pifferi, il diritto non può più ignorare la pena inflitta dai media, in Il Dubbio, 20 gennaio 2026, www.ildubbio.news.
[9] Corte Ass. App. Milano, cit., p. 179.
[10] C. Conti, Processo penale mediatico, cit., p. 2.
[11] G. Giostra, Processo Mediatico, in Enciclopedia del Diritto, Annali II, t. X, Giuffrè, 2017, pp. 647 ss.
[12] C. Beccaria, Dei delitti e delle pene, Cap. XIV, Indizi e forme di giudizi, Mursia, 1973, p. 35.
[13] G. Giostra, Processo penale e mass media, in Criminalia, 2007, p. 60.
[14] L. Ferrarella, Giustizia penale e informazione giudiziaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 3, 2017, p. 7.
[15] R. Zanotti, Il video del furgone di Bossetti? L’abbiamo confezionato per la stampa, in La Stampa, 3 novembre 2015, www.lastampa.it. In questo articolo, uno fra i tanti, viene ricostruito l’episodio della diffusione alla stampa di un filmato costruito ad hoc per la stampa e diverso da quello in atti. Scrive Zanotti: «l’avvocato della difesa Claudio Salvagni lo sa e alla scorsa udienza chiede al comandante del Ris, Giampietro Lago: “Perché allora è stato diffuso questo filmato?” E la risposta lascia spiazzati tutti i giornalisti: c’erano forti pressioni mediatiche, esigenze di comunicazione, per questo è stato confezionato il filmato in accordo con la procura. A onor del vero il primo giornalista che si accorge dell’enormità che sta succedendo è Luca Telese, che lo scriverà su Libero. Ma nelle ore successive sono in tanti a protestare. Fino a quando Cesare Giuzzi, presidente del Gruppo Cronisti Lombardi, non esce con una lettera durissima al procuratore capo di Bergamo nella quale chiede conto del perché due istituzioni (la procura e i carabinieri) evidentemente considerano i giornalisti uno strumento per fare pressione a favore della propria tesi propinando falsi all’opinione pubblica che non hanno valore processuale».
[16] V. per tutti: M. Iasevoli, «E allora Bibbiano?». Così i populsovranisti usavano il caso per il consenso, in L’Avvenire, 7 giugno 2023, www.avvenire.it.
[17] V. per tutti: F. Fiorini, Bibbiano, sei anni dopo crolla il castello accusatorio: assolti 11 imputati su 14, in La Stampa, 9 luglio 2025, www.lastampa.it. Le condanne, peraltro, non riguardano il focus dell’indagine (legata «alla presunta esistenza di un’associazione illecita che collegava il potere politico locale ai professionisti della psicoterapia, allo scopo di inventare abusi in famiglia sui minori e lucrare sul sistema degli allontanamenti e i successivi affidi») ma reati minori e con pene molto contenute.
[18] R. Bianchetti, La paura del crimine. Un’indagine criminologica in tema di mass media e politica criminale ai tempi dell’insicurezza, Giuffrè, 2018, p. 1.
[19]G. Fiandaca, Populismo politico e populismo giudiziario, in Criminalia, 2013, p. 116 (rinvenibili anche in www.discrimen.it); si veda anche C. Conti, Processo penale mediatico, cit., p. 30, secondo cui, per la stampa, è sufficiente un’informazione di garanzia, ma anche solo un’iscrizione nel registro delle notizie di reato per scuotere l’opinione pubblica.
[20] Osservatorio di Pavia, Rappresentazione della giustizia e sua tematizzazione in un anno di telegiornali, 9 agosto 2002, www.osservatorio.it.
[21] D. Micheletti, I limiti della cronaca giudiziaria con particolare riferimento alla presunzione di innocenza, in DisCrimen, 9 giugno 2025, www.discrimen.it.
[22] M.C. Amoroso (intervista a Rosaria Capacchione), Fare cronaca giudiziaria, in Giustizia Insieme, 26 maggio 2021, www.giustiziainsieme.it.
[23] Osservatorio di Pavia, La Tv del dolore non è mai fuori moda,5 gennaio 2018, www.osservatorio.it.
[24] Osservatorio di Pavia, La Tv del dolore non è mai fuori moda, cit.
[25] Osservatorio di Pavia, La televisione del dolore (analisi quantitativa), 2018, p. 7,
https://www.osservatorio.it/wp-content/uploads/TV_dolore_analisi-quantitativa.pdf.
[26] Osservatorio di Pavia, La Tv del dolore (analisi qualitativa), cit., p. V.
[27] G. Fasano, Garlasco: il fondo, il torbido e il perdono, in Corriere della Sera, 29 giugno 2025, www.corriere.it.
[28] C. Melzi d’Eril, G.M. Vigevani, Informazione e giustizia, in Aa. Vv., Diritto dell’informazione e dei media, Giappichelli, 2019, p. 84. L’autore riprende questo concetto da Chindemi.
[29] Rispettivamente art. 11, primo comma, della Dichiarazione universale dei diritti umani approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 («Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa») e art. 6 comma 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall’Italia con L. 4 agosto 1955, n. 848 («Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata»).
[30] V. per tutte: Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2025, n. 19012.
[31] Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2025, n. 19012; Cass. pen., sez. V, 18 settembre 2014, n. 4158; Cass. pen., sez. V, 27 ottobre 2010, n. 3674.
[32] C.D.N., 13 luglio 2022, n. 23 – Vicepresidente/relatrice Maria Annunziata Zegarelli
[33] D. Micheletti, I limiti della cronaca giudiziaria, cit.
[34] R. Sorrentino, Il presunto colpevole non diventi chi deve informare, in Tabloid, 2, 2024, p. 11.
[35] Id., pp. 10-11.
[36] Direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (il legislatore italiano ha adeguato la normativa nazionale con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 188 che, come si vedrà, ha profondamente inciso sull’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria).
[37] La norma, introdotta per recepire la Direttiva comunitaria di cui alla nota che precede, ha una struttura piuttosto articolata che, tuttavia, non va esaminata in questa sede.
[38] D. Micheletti, I limiti della cronaca giudiziaria, cit.
[39] Basti richiamare l’art. 115, comma 2, c.p.p. che disciplina la segnalazione agli organi titolari di potere disciplinare delle violazioni ai divieti di cui all’art. 114 c.p.p.
[40] A. Spataro, Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, in Giustizia Insieme, 30 dicembre 2021, par. 2b, www.giustiziainsieme.it; la norma è l’art. 3 del D. Lgs. n. 188/2021.
[41] V.A. Stella, Recepimento della direttiva europea sulla presunzione di innocenza: è davvero la fine dei processi mediatici?, in Giustizia Insieme, 30 dicembre 2021, www.giustiziainsieme.it
[42] V.A. Stella, Intervista a Giorgio Spangher, in Il Dubbio, 17 maggio 2021, www.ildubbio.it.
[43] La Delibera della VII Commissione del CSM dell’11 luglio 2018 in tema di Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale ha affermato «il diritto dell’imputato di non apprendere dalla stampa quanto dovrebbe essergli comunicato preventivamente in via formale (principio generalizzabile, almeno in linea di massima, rispetto a tutte le persone comunque interessate da decisioni o iniziative giudiziarie)». La qual cosa, evidentemente, traeva spunto da distorte prassi certamente ancora non superate.
[44] Fenomeno tutt’altro che sconosciuto se la Delibera della VII Commissione del CSM dell’11 luglio 2018 in tema di Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale invitava ad evitare «la discriminazione tra giornalisti o testate».
[45] A. Spataro, Commento al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, cit., par. 3c, www.giustiziainsieme.it; la norma è l’art. 3 del D. Lgs. 188/2021.
[46] V.A. Stella, Recepimento della direttiva europea, cit.
[47] Vi sono ormai molti uffici stampa specializzati nella gestione della comunicazione e nella relazione coi media del settore forense e nella gestione della reputazione in situazioni di crisi (di cui un procedimento penale costituisce il più chiaro esempio).
[48] L. Ferrarella, Giustizia penale e informazione giudiziaria, in Diritto Penale Contemporaneo, 3, 2017, p. 7.
[49] Sono atti “segreti” ad esempio i verbali delle sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti.
[50] «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila». In realtà si tratta di norma di scarsa applicazione pratica non solo perché, stante la frequentissima sua violazione anche per fatti di scarsa importanza, si dovrebbe attivare il procedimento penale troppo spesso, ma anche perché si tratta di contravvenzione oblazionabile quindi estinguibile pagando 126,50 euro, una cifra «priva di alcun tipo di capacità dissuasiva» (C. Melzi d’Eril, G. M. Vigevani, Informazione e Giustizia, cit., p. 75).
[51] Vi sono, poi, una serie di ulteriori specificazioni: p.es. non pubblicabilità degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse in determinati casi etc.; qui ci limitiamo ad una rapida esemplificazione dei divieti di maggiore impatto giornalistico, quelli riservati alla fase delle indagini preliminari.
[52] V. sul tema: F. Manfrin, La pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare tra esigenze di garanzia e diritto di cronaca, in Ordine dei Giornalisti, www.odg.mi.it.
[53] La posizione dell’Ordine Nazionale è riassunta nell’intervento di C. Bartoli, Giustizia, Ordine contrario al divieto di pubblicazione ordinanze di custodia cautelare, in Ordine dei Giornalisti, 2 ottobre 2024, www.odg.it.
[54] G. Stampanoni Bassi (a cura di), Divieto di pubblicazione delle ordinanze cautelari: norma “bavaglio” o tutela della presunzione di non colpevolezza?, in Giurisprudenza Penale, 12 febbraio 2024, www.giurisprudenzapenale.com; Luca Fazzo (il Giornale), cronista giudiziario, ha sostenuto che «”Bavaglio” mi sembra una espressione forte, perché il progetto non limita in nulla la libertà del cronista di esporre compiutamente le informazioni in suo possesso. Certo rende il suo lavoro più complicato perché lo costringe ad analizzare il quadro degli elementi d’accusa raccolti dagli inquirenti senza adagiarsi sul virgolettato del provvedimento cautelare»; mentre altri hanno sottolineato essere «abbastanza evidente e conclamato che l’intento del legislatore è di ridimensionare la cronaca giudiziaria. L’emendamento in questione va letto quindi in connessione con un’altra serie di limitazioni, tutte nel senso di contrastare l’informazione. In spregio alla deontologia professionale e alla responsabilità civile e penale, di cui nemmeno si fa più cenno».
[55] G. Giostra, Vietare la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare: una proposta funzionalmente e sistematicamente in difficoltà di senso, in Sistema Penale, 7 ottobre 2024, www.sistemapenale.it; nel senso, invece, di una maggior componente censoria v. A. Zampini, Divieto di pubblicazione delle ordinanze che applicano misure cautelari personali: una scelta politica censurabile e costituzionalmente reprensibile, in Questione Giustizia, 13 dicembre 2024, www.questionegiustizia.it.
[56] G. Giostra, Vietare la pubblicazione dell’ordinanza di custodia cautelare, cit.
[57] C. Conti, Processo penale mediatico e diritti fondamentali cit., p. 7.
[58] Lo scopo è «quello di evitare la distorsione delle regole processuali, che si verificherebbe se il giudice formasse il suo convincimento sulla base di atti che dovrebbero essergli ignoti, e che potrebbe conoscere per via extra-processuale, attraverso la loro pubblicazione sui mezzi di informazione» (Cass. pen., sez. I, 4 giugno 2024, n. 22503).
[59] C. Melzi d’Eril, G.M. Vigevani, Informazione e Giustizia, cit., p. 74.
[60] V. per tutte: Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2026, n. 8822.
[61] Cass. pen., sez. V, 15 aprile 2025, n. 19102 e Cass. pen., sez. V, 6 marzo 2026, n. 8822.
[62] L. Ferrarella, Giustizia penale e informazione giudiziaria, cit., p. 5.
[63] Id., p. 9.
[64] V.A. Stella, Recepimento della direttiva europea, cit.
[65] C. Melzi d’Eril, G.M. Vigevani, Informazione e Giustizia, cit., p. 66.
[66] A. Apollonio (intervista a Giovanni Bianconi), La cronaca giudiziaria racconta il Paese, in Giustizia Insieme, 8 giugno 2021, www.giustiziainsieme.it.
[67] Cass. civ., ss. uu., 11 marzo 2025, n. 13200, Cass. pen., sez. V, 14 maggio 2020, n. 15093.
[68] Cass. civ., ss. uu., 11 marzo 2025, n. 13200.
[69] Così che anche nella cronaca giudiziaria trova spazio, inevitabilmente, una soglia di tolleranza delle infedeltà, purché si tratti di «inesattezze marginali», neutre rispetto al contenuto essenziale della notizia.
[70] C.D.N. 24 maggio 2023, n. 12 – Presidente Elio Donno – Relatrice Maria Annunziata Zegarelli (il giornalista sanzionato aveva, peraltro, fatto riferimento alla misura restrittiva della libertà personale richiesta dal PM e non alla diversa e di ben minore severità misura interdittiva disposta dal giudice). Il C.D.N. ha accompagnato il proprio giudizio evidenziando come «nell’ambito della cronaca giudiziaria, è necessario che il giornalista, al fine di fornire un’informazione completa, racconti la verità dei fatti, senza ledere i diritti delle persone e non venendo mai meno alla responsabilità di ricerca di riscontri e della verifica della notizia con fonti autorevoli».
[71] In materia scientifica (art. 26) o economico-finanziaria (art. 27), ad esempio.
[72] Art. 16 (Rettifica): «1. La/il giornalista rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che, dopo la loro diffusione, si siano rivelate inesatte o errate. 2. Il dovere di rettifica sussiste anche relativamente alle immagini».
[73] C.D.N. 10 ottobre 2024, n. 16 – Presidente Elio Donno – Relatore Paolo Giovagnoni.
[74] C.D.N. 21 gennaio 2021, n. 1 – Vicepresidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana.
[75] Cass. pen., sez. V, 26 luglio 2023, n. 32603.
[76] Consiglio Disciplina Territoriale Lombardia, 4 luglio 2023, Pres. Crippa.
[77] C.D.N. 16 marzo 2023, n. 4 – Vicepresidente Maria Annunziata Zegarelli – Relatore Paolo Giovagnoni.
[78] G. Nicastro, Libertà di manifestazione del pensiero e tutela della personalità nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Corte costituzionale, maggio 2015, par. 3, www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/stu_284.pdf.
[79] In questo senso G. M. Vigevani, L’informazione e i suoi limiti: il diritto di cronaca, in Aa. Vv., Diritto dell’informazione e dei media, cit., p. 33.
[80] C.D.N. 16 settembre 2020, n. 22 – Vicepresidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana; secondo cui «né la notorietà della quale può godere una persona o una famiglia nella comunità nella quale vive né tantomeno il ricevimento di un avviso di garanzia all’indirizzo del padre della vittima coinvolto nell’incidente, possono giustificare la rivelazione di particolari che nulla aggiungono al resoconto di un fatto divenuto notiziabile, essendo stato a esso riconosciuto quell’interesse pubblico che ne ha legittimato la sua divulgazione».
[81] C.D.N. 21 giugno 2023, n. 16 – Presidente Elio Donno – Relatore Gian Mario Sias.
[82] Garante per la protezione dei dati personali, Minori e diritto di cronaca: non basta celare il nome, Newsletter 4-10 ottobre 2004, n. 229.
[83] Per una rapida informativa: A. Canclini, Il caso di Gisèle Pelicot, in Osservatorio Violenza sulle Donne, 6 novembre 2024, www.ovd.unimi.it; Redazione Giurisprudenza Penale, Caso Gisèle Pelicot (cd. “stupri di Mazan”): la sentenza di secondo grado nei confronti dell’unico imputato appellante, in Giurisprudenza Penale, 6 novembre 2025, www.giurisprudenzapenale.com; per un approfondimento di particolare intensità: F. Costa, Gisele Pelicot, con parole sue, in Wilson (podcast de il Post), 19 marzo 2026.
[84] C.D.N. 16 settembre 2020, n. 22 – Vicepresidente e Relatrice Laura Trovellesi Cesana, cit.
[85] M.C. Amoroso (intervista a Rosaria Capacchione), Fare cronaca giudiziaria, cit.
[86] Si tratta di diritto non assoluto che trova possibili limitazioni nel contrapposto diritto alla libertà di informazione (v. Considerando n. 65 del GDPR – Reg. UE 679/2016).
[87] Cass. pen., sez. V, 29 luglio 2021, n. 29867. Secondo Cass. civ., ss. uu., 4 giugno 2019, n. 19681, par. 9, la corretta premessa è che quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia già pubblicata «egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti». Ciò in quanto il diritto di cronaca attiene a un determinato tempo ed è, perciò, «collegato con un determinato contesto». Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato «possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca ma in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un’attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca».
[88] Cass. civ., ss. uu., 4 giugno 2019, n. 19681, par. 8.
[89] Cass. civ., ss. uu.,4 giugno 2019, n.19681, cit., par.9. La sentenza richiama la norma deontologica in commento (allora art. 3 del Testo unico dei doveri del giornalista) rilevando che «risulta anche dal codice di autoregolamentazione della categoria, dunque, l’avvertita necessità di tutelare il diritto prezioso alla informazione ma anche di proteggere chi può ricevere danni, come nella specie, dalla rievocazione di fatti ormai sopiti nella memoria collettiva».
[90] È sufficiente consultare i dati disponibili nel sito di A(ccertamenti) D(iffusione) S(tampa), www.adsnotizie.it per rendersi conto della gravità del problema: Il Corriere della Sera a gennaio 2026 ha avuto una diffusione media giornaliera di 189.242 copie (vendita cartacea e digitale), La Repubblica di 89.740, La Stampa di 55.999; nel 2000 la media della diffusione “pagata” (edicole e abbonamenti) era, rispettivamente, di 614.398, 566.811 e360.021 (non sono dati che riporto in misura perfettamente omogenea e l’indicazione non è quindi accurata, ma la realtà è comunque ben sintetizzata). Si veda anche sul Post, per una rapida fotografia del mese di gennaio 2026, la newsletter Charlie: https://www.ilpost.it/charlie/i-quotidiani-a-gennaio-5/.
[91] Per un’analisi d’insieme v. G. Annunziata, Recuperare il “lettore perduto”, in Osservatorio sul Giornalismo digitale, Report 2024, www.odg.it; S. Carli, Giornali, finalmente le idee per provare a reinventare il futuro, in Prima Comunicazione online, 18 novembre 2025, www.primaonline.it; S. Basaglia, Un declino annunciato e le strategie dei quotidiani, in E&MPlus, 2, 2020, www.emplus.egeaonline.it.
[92] S. Carrubba, Crisi dell’informazione, giornalismo culturale e post-verità, in Syculorum Gymnasium, 2018, IV, p. 172.
[93] S. Carrubba, Crisi dell’informazione, cit., p. 172.
[94] A. Cornia, Report sull’Italia, in Digital News report 2025, Reuters Institute e Oxford University, 17 giugno 2025, www.reutersinstitute.politics.ox.ac.uk.
[95] Redazione, I giornalisti messi peggio sono quelli che non possono scioperare, il Post, 16 aprile 2016.
[96] C. Bartoli, Prefazione Report 2023, in Ordine dei giornalisti, www.odg.it/prefazione/49546.
[97] M.C. Amoroso (intervista a Rosaria Capacchione), Fare cronaca giudiziaria, cit.
[98] S. Carrubba, Crisi dell’informazione, cit., p. 176.
[99] C. Conti, Processo penale mediatico e diritti fondamentali, cit., p. 36.
[100] M. Partipilo, Manuale di deontologia del giornalista, Cacucci, 2024, p. 18. Del resto, come è noto «le piattaforme non vogliono essere collegate al profilo tradizionale dell’editore e, anche dal punto di vista etico e deontologico, respingono responsabilità di ogni genere» (S. Carrubba, Crisi dell’informazione, cit., p. 178).






